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Ordinanza — n. 44600/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44600/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44600/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CECCHI FRANCESCO (CUI OSZVWKX) nato a PRATO il 26/03/2000 avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Cecchi Francesco OSSERVA Ritenuto che i motivi con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, sono riproduttivi di identiche questioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha valorizzato in ordine ad entrambi gli aspetti, con motivazione logica e completa, la modalità della condotta, la personalità del ricorrente, i precedenti penali, la circostanza che al momento del fatto si trovasse sottoposto a misura cautelare, confutando la rilevanza delle argomentazioni poste alla base dei motivi di gravame; che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419) (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44600/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena motivi di cassazione alleggerimento della pena permesso di promuovere un procedimento penale revisione della sentenza penale ritiro della querela penale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CECCHI FRANCESCO (CUI OSZVWKX) nato a PRATO il 26/03/2000 avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Cecchi Francesco OSSERVA Ritenuto che i motivi con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, sono riproduttivi di identiche questioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha valorizzato in ordine ad entrambi gli aspetti, con motivazione logica e completa, la modalità della condotta, la personalità del ricorrente, i precedenti penali, la circostanza che al momento del fatto si trovasse sottoposto a misura cautelare, confutando la rilevanza delle argomentazioni poste alla base dei motivi di gravame; che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419) (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11