Cassation appeal dismissed as inadmissible for reproducing already rejected grounds regarding fact reclassification under Art. 73 DPR 309/1990.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely reproduced grounds of criticism regarding the non-reclassification of the offense under Article 73, paragraph 5, of D.P.R. n. 309 of 1990. These specific arguments had already been thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Palermo without logical or legal flaws. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine of three thousand euros for filing the appeal without sufficient merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; An appeal is inadmissible if it merely reproduces grounds of criticism regarding the non-reclassification of the offense that were already adequately examined and rejected by the lower court with arguments immune from logical or legal defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORNETTA MAURIZIO nato a PARTINICO il 27/01/1979 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Maurizio Tornetta avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo meramente riproduttivo di profili di censura in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con argomenti immuni da vizi logici o giuridici (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2024 Il Consigli •nsore Il Presi