Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds lacking specific criticism of the lower court decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Viviano Sebastiano inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding criminal responsibility, but the court found this ground generic and devoid of specific criticism. Consequently, the appeal was rejected because it failed to establish a clear correlation between the arguments presented and the specific reasons given in the contested judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p., n. 3; Art. 360 c.p.p., n. 4: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, lacking specific criticism of the contested decision and failing to demonstrate a correlation between the arguments and the reasons provided by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIVIANO SEBASTIANO nato a PALERMO il 12/07/1981 avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; \ti visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Viviano Sebastiano OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce la carenza di motivazione in ordine alla responsabilità per il reato contestato è generico in quanto privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1