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Ordinanza — n. 44595/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as lower court's penalty decision lacks manifest illogicality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44595/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Elbahy Mohammed inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the refusal to apply generic mitigating circumstances in their maximum extent and the excessive nature of the sentence. The court ruled that since the Court of Appeal already thoroughly addressed the gravity of the crime, recidivism, and organized drug trafficking, its decision not to apply maximum mitigation was not manifestly illogical and thus unreviewable.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: The Court of Cassation cannot review a lower court's decision on sentencing if the reasoning is not manifestly illogical, even when the appellant argues for maximum application of mitigating circumstances or challenges the severity of the penalty.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifest illogicality generic mitigating circumstances drug trafficking penalty Cassation review limits traffico aggravato di stupefacenti attenuazione della pena sanzione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELBAHY MOHAMMED (ALIAS ELBAHI MOHAMMED) nato il 01/01/1988 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Elbahy Mohammed OSSERVA Ritenuto che i motivi con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, sono riproduttivi di identiche questioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha valorizzato, in ordine alla complessiva determinazione della pena, inclusa la decisione di non applicare le attenuanti generiche nella massima estensione, la gravità del fatto, la reiterazione della condotta e l'organizzata attività di spaccio realizzata con altre persone, al contempo confutando la lettura riduttiva dei fatti prospettata nell'atto di gravame; che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificata - come nel caso di specie - da motivazione esente da manifesta illogicità è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11