Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic factual complaints and lack of specific legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Koci Gazmend inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's decision regarding his sanction and the denial of general mitigating circumstances, but failed to provide specific legal arguments. The court ruled that his complaints were merely generic reproductions of facts already adequately examined and dismissed by the territorial court without logical or legal flaws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on generic factual complaints or merely reproduces previous criticisms without presenting new, specific legal arguments that justify a re-examination of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOCI GAZMEND (CUI 04H7Z9C) nato il 18/09/1993 avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; f letto il ricorso proposto nell'interesse di Gaznnend Koci avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici, costituiti da doglianze in punto di fatto e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine al trattamento sanzionatorio ed al diniego della circostanze attenuanti generiche, già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con argomenti immuni da vizi logici o giuridici, completamente trascurati dal ricorrente (si veda pagina 3); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2024 Il Consiglier Il Presi