Cassation court dismisses appeal as lower court correctly rejected resistance to public official charges and generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Court of Appeal's decision to reject the conviction for resistance to a public official. The appellant argued against the conviction and the denial of generic mitigating circumstances, but the court found the lower court's reasoning sound regarding the danger posed to pedestrians and the lack of positive elements to offset the criminal record. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.; Art. 601 c.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's denial of generic mitigating circumstances is not manifestly illogical, provided the judge references decisive elements without needing to consider every favorable fact.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAIJA UMBERTO nato a PALERMO il 10/07/1992 avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Faija Umberto OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi risultano riproduttivi di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello; rilevato che, invero, adeguata risulta la motivazione resa in ordine alla insussistenza della responsabilità tenuto conto che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale la condotta attraverso cui è stata messa in pericolo l'incolumità di utenti della strada e dei passanti tanto da aver costretto il personale di polizia ad arrestare l'inseguimento per la presenza di numerosi pedoni; rilevato che giuridicamente corretta risulta la parte della decisione che ha rappresentato come non vi fossero elementi da valutare positivamente rispetto a quelli ritenuti determinanti della gravità della condotta e molteplicità dei precedenti penali gravanti sul ricorrente; che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de