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Ordinanza — n. 44591/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44591/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44591/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: XIANG XINXIN ( CUI 04B8W2D ) nato il 22/04/1995 avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Xiang Xinxin OSSERVA Ritenuto che i motivi con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, sono riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha valorizzato, quanto al primo aspetto, l'assenza di elementi positivi da contrapporre alla rilevata grave condotta afferente al possesso di diversa tipologia di sostanze stupefacenti anche appartenenti alla I tabella, quanto al secondo, la congruità della pena per come determinata al di sopra del minimo edittale in ragione delle medesime circostanze; che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44591/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze tossicodipendenza sostanze soggette a restrizione sanzioni penali attenuazione della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: XIANG XINXIN ( CUI 04B8W2D ) nato il 22/04/1995 avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Xiang Xinxin OSSERVA Ritenuto che i motivi con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, sono riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha valorizzato, quanto al primo aspetto, l'assenza di elementi positivi da contrapporre alla rilevata grave condotta afferente al possesso di diversa tipologia di sostanze stupefacenti anche appartenenti alla I tabella, quanto al secondo, la congruità della pena per come determinata al di sopra del minimo edittale in ragione delle medesime circostanze; che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso