Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and procedural fault.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the grounds raised were merely expressions of dissatisfaction with factual findings rather than valid legal arguments. The appellant argued against the territorial court's assessment of his responsibility regarding the timing of his departure from his shelter, which influenced sentencing. The court rejected these claims, noting that the lower court's evaluation of the delay was consistent with the statutory definition of the crime and that the appellant failed to demonstrate procedural fault in filing the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it consists solely of mere complaints regarding factual findings or if the appellant is procedurally at fault for filing the appeal without sufficient merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STAN ION nato a CALARASI( ROMANIA) il 12/11/1978 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ion Stan avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi, in parte, costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e, comunque, meramente riproduttivi di profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si veda pagina 3 della sentenza); ritenuto, inoltre, che, contrariamente a quanto asserisce il ricorrente, la valutazione dello scostannento dall'orario a partire dal quale il ricorrente era stato autorizzato ad allontanarsi dalla sua baracca, valorizzato dalla Corte territoriale ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, non appare in contrasto con la ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.; ritenuto che all'inamnnissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'll