Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and unfounded arguments regarding sentencing deviation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Salvatore Guadagno inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a lower court's sentence for deviating from the statutory minimum, but the court found his arguments generic and unsupported. Consequently, the decision was upheld because the lower court's reasoning was sufficient and logical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it deduces a generic and manifestly unfounded ground regarding the determination of the punitive treatment, even if the contested judgment is sufficiently motivated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUADAGNO SALVATORE (CUI 05H9UUL) nato a NAPOLI il 18/08/1978 avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Guadagno avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e manifestamente infondato in merito alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione, anche in ordine alle ragioni del discostamento dal minimo edittale, e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. pagina 4 della sentenza); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2024 enso