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Ordinanza — n. 44583/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being generic, unfounded, and inadmissible under plea bargain procedural limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44583/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a preliminary ruling regarding asset forfeiture and money laundering, but the Court found the first two grounds generic and unsupported by the lower court's reasoning. The third ground was rejected because appeals against plea bargain sentencing are strictly limited by Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod.: The Court holds that cassation appeals against plea bargain sentencing are inadmissible if they merely allege legal violations without falling within the specific exceptions listed in Article 448, and that generic or unfounded grounds render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal asset forfeiture money laundering generic grounds Article 448 court costs inadmissible appeal controversie patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 129 cod.
pen., dovendosi, al riguardo, ribadire che in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art.
Legge 23 giugno 2017 n. 103
pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCARDI ALFONSO nato a BISCEGLIE il 15/10/1983 avverso la sentenza del 03/04/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Alfonso Riccardi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i primi due motivi di ricorso sono inammissibili in quanto generici e manifestamente infondati, avendo la sentenza impugnata adeguatamente argomentato, in termini immuni da vizi logici o giuridici, in merito alla sussistenza dei presupposti normativi per la confisca per sproporzione del denaro in sequestro e, soprattutto, in merito alla inidoneità delle dichiarazioni rese dal suocero del ricorrente a giustificare la provenienza del denaro rinvenuto presso la sua abitazione; ritenuto che il terzo motivo è parimenti inammissibile perché non consentito ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., dovendosi, al riguardo, ribadire che in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 otto