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Ordinanza — n. 44582/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44582/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44582/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRRI ANTONINO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 28/08/1987 avverso la sentenza del 15/09/2023 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonino Pirri avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato dovendosi, al riguardo, ribadire che in tema di sospensione della patente di guida applicata con la sentenza di patteggiamento, il giudice deve fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, come nel caso di specie, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44582/2024 — snpen · Corte di Cassazione: F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635 - 02; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738; Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, Petiti, Rv. 237470); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Parole chiave

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pena pecuniaria sospesa motivi di cassazione guida nonostante revoca della patente sanzione amministrativa infrazione privilegiata sanzione per violazione stradale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRRI ANTONINO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 28/08/1987 avverso la sentenza del 15/09/2023 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonino Pirri avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato dovendosi, al riguardo, ribadire che in tema di sospensione della patente di guida applicata con la sentenza di patteggiamento, il giudice deve fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, come nel caso di specie, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita (Sez.

F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635 - 02; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738; Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, Petiti, Rv. 237470); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2