Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to unfounded arguments regarding witness testimony and sentencing balance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Alessandro Lorenzino inadmissible and ordered him to pay court costs. The court found the appellant's arguments regarding the falsity of witness testimony and the sentencing balance to be manifestly unfounded, noting inconsistencies in his prior statements. Consequently, the lower court's decision was upheld, and Lorenzino was condemned to pay expenses and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69 comma 4 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, requiring the appellant to bear the costs and a fine for the lack of diligence in establishing the cause of inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORENZINO ALESSANDRO nato a ERICE il 19/07/1984 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Lorenzino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi manifestamente infondati: quanto al giudizio di responsabilità, la Corte territoriale ha argomentato in termini immuni da vizi logici o giuridici in merito alla falsità della testimonianza resa dall'imputato nel processo a carico di Messina, richiamando la precedente e difforme versione resa dal ricorrente nel corso delle indagini preliminari (cfr. pagina 3); il bilanciamento tra le circostanze è stato correttamente operato in conformità a quanto previsto dall'art. 69, comma quarto, cod. pen.; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 20