Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 44578/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and references.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44578/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Nicola Iuliani inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The court found the appeal lacked the precise articulation of legal reasons required by law and failed to provide adequate references to the reasoning in the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was condemned to bear the procedural expenses and a monetary penalty for the lack of good faith.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.c.: An appeal is inadmissible if it fails to precisely state the legal grounds justifying it and to make congruent references to the reasoning of the contested act.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of legal grounds procedural defect court costs fine for bad faith condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.c.
Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.c.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IULIANI NICOLA nato a LUCERA il 26/03/1967 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Nicola Iuliani avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2024.