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Ordinanza — n. 44577/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments on non-punishment and recidivism grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44577/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Aly Soumare inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a lower court's denial of a non-punishment cause under Article 131-bis of the Penal Code and the exclusion of recidivism under Article 62, paragraph 4. The court rejected these arguments as merely repetitive of issues already thoroughly examined and dismissed by the appellate court with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 62, n. 4 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a c.p.p.: An appeal is inadmissible if it deduces motives that are merely reproductive of grounds of criticism already adequately examined and dismissed by the territorial court.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments non-punishment cause recidivism exclusion court costs award motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione riesame dell'asilo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 62, n. 4 cod. pen.
e della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.
Art. 360, n. 1, lett. a c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOUMARE ALY nato il 10/09/1972 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; I letto il ricorso proposto nell'interesse di Aly Soumare avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi meramente riproduttivi di profili di censura in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., nonché alla mancata esclusione della recidiva, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2024