Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to genericity and manifest unfoundedness of the argument regarding drug possession.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Libero Pilerio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Pilerio argued that the lower court erred in finding him responsible for the illicit detention of drugs intended for introduction into the Marassi prison, insisting that delivery for consumption was necessary for the crime's consummation. The court rejected this claim as generic and manifestly unfounded, noting that established jurisprudence does not require delivery for the consummation of drug trafficking offenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the grounds are generic or manifestly unfounded, particularly when they contradict established case law on the elements required for the consummation of drug-related crimes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIBERO PILERIO (CUI 0437PE4) nato a COSENZA il 19/05/1978 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Pilerio Libero avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo dedotto che, omettendo il dovuto confronto critico con le corrette argomentazioni della sentenza impugnata (si veda p. 3), a fronte della ritenuta affermazione di responsabilità per la illecita detenzione della sostanza stupefacente, destinata alla introduzione all'interno del carcere di Genova Marassi, erroneamente insiste sulla necessità della consegna al fine della consumazione del reato, consegna che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte non è necessaria neanche per la consumazione della cessione delle sostanze stupefacenti (cfr.
Sez. 4, n. 14276 del 2/12/2022, Rv. 284604); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2