Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic and conjectural arguments regarding evidence reliability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Savoia Carlevato Laaouidi Khalifa inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a re-evaluation of evidence, specifically the credibility of witness Leone's testimony, but the court found these arguments generic and based on conjecture. Consequently, the court ruled that the appeal did not identify specific procedural errors and was therefore outside the scope of cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must identify specific procedural errors; generic arguments or conjectural re-evaluations of evidence are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVOIA CARLEVATO LAAOUIDI KHALIFA nato il 05/02/1981 avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Savoia Carlevato Laaouidi Khalifa avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico, confutativo e volto a prefigurare, sulla base di argomentazioni congetturali, una rivalutazione delle fonti probatorie e, in particolare, della attendibilità della ricostruzione dei fatti offerta dagli operanti e delle dichiarazioni rese dal teste Leone, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2024