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Ordinanza — n. 44570/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to mere complaints and lack of new legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44570/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued against the lower court's findings on criminal liability and sentencing, but the court found these arguments to be mere complaints without new legal grounds. Consequently, the court ruled that the appeal merely reproduced the contested issues already adequately examined and dismissed by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of mere complaints or reproaches that do not introduce new legal arguments or facts, having already been sufficiently examined by the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaints criminal liability sentencing review Cassazione ordinanza lack of new grounds court costs risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OBAY'S SILVIA CUI 03T7C49 nato il 29/06/1980 avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Silvia Obay's avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi costituiti da mere doglianze in punto di fatto, meramente riproduttivi di profili di censura, in merito al giudizio di responsabilità per i reati ascritti e al trattamento sanzionatorio, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine da 5 a 9 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'11 ottobre 2024