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Ordinanza — n. 44569/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to repetitive factual arguments already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44569/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Maurizio Graziani inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a re-qualification of criminal acts and a new evaluation of evidence regarding specific charges. The court rejected these claims as merely repetitive of arguments already thoroughly examined and dismissed by the Court of Appeal of Bologna.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990; An appeal is inadmissible if its grounds are merely factual reproductions of issues already adequately examined and rejected by the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments factual grounds Cassation procedure court costs criminal charges lower court review imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAZIANI MAURIZIO nato a RAVENNA il 09/02/1960 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Maurizio Graziani avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi versati in fatto e meramente riproduttivi di profili di censura (mancata riqualificazione delle condotte ascritte ai capi da 1 a 18 ai sensi dell'art. 73 comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, erronea valutazione delle prove e assoluzione dai reati di cui ai capi 21 e 22), già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine da 6 a 9 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 202