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Ordinanza — n. 44568/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to improper factual reconstruction attempt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44568/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant attempted to request a different factual reconstruction based on a reading of the trial record that the court found logically and legally flawed. Consequently, the court rejected the request as an improper attempt to alter the established facts without valid grounds.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it seeks a different factual reconstruction than that of the lower courts, provided the request is based on a reading of the trial record free from logical or legal defects.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual reconstruction lower court facts logical defects court costs Cassazione ordinanza procedural bar recupero delle spese esecutive

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 360, n. 6 c.p.c.
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO CARMINE nato a POTENZA il 19/04/1985 avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Carmine Gallo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo volto a sollecitare questa Corte ad una non consentita diversa ricostruzione di fatti rispetto a quella risultante dalle sentenze di merito, fondata, peraltro, su una lettura, immune da vizi logici o giuridici, delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale (si vedano le pagine 1 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'll ottobre 2024.