Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and repetitive grounds regarding liability and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal by Andrea Virruso inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The court found the two grounds of appeal were generic, merely reproduced facts already examined, and failed to offer new arguments beyond the lower court's correct legal reasoning. Consequently, the appellate judgment stood, and the appellant was condemned to bear the procedural expenses and a specific monetary penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals must contain specific and new grounds; generic, repetitive, or merely factual reproductions of already decided issues render the appeal inadmissible, leading to the condemnation of the appellant for costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIRRUSO ANDREA nato a IVREA il 24/07/1999 avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Virruso avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici, versati in fatto e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine al giudizio di responsabilità (in particolare, sulla alternativa versione dei fatti offerta dall'imputato) ed al trattamento sanzionatorio, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, e senza incorrere in alcun vizio logico, dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2024