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Ordinanza — n. 44566/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44566/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44566/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SULAJ ERDIT ALIAS ISUFI ERDIT nato il 29/06/1988 avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Erdit Sulaj alias Erdit Isufi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto in quanto non risulta che l'imputato abbia richiesto in appello la sostituzione della pena detentiva, dovendosi, al riguardo, ribadire che, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame (cfr.

Regesto Legislator

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art. 20-bis cod. pen; Ordinanza — n. 44566/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Parole chiave

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eccezioni processuali tardive ritardo ingiustificato dell'azione penale esecuzione della pena detentiva sostitutiva allegazioni insufficientemente motivate tempestività dell'istanza di ricusazione anticipo spese tardivo

Disposizioni normative citate

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art. 20-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SULAJ ERDIT ALIAS ISUFI ERDIT nato il 29/06/1988 avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Erdit Sulaj alias Erdit Isufi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto in quanto non risulta che l'imputato abbia richiesto in appello la sostituzione della pena detentiva, dovendosi, al riguardo, ribadire che, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame (cfr.

Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobr