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Ordinanza — n. 44565/2024 — snpen Generato dall'IA

Recidivism appeal dismissed; final prior convictions suffice without simple recidivism declaration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44565/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of the grounds raised by the appellant. The appellant argued against a conviction based on recidivism, contending that a formal declaration of simple recidivism was required before applying aggravated penalties. The court rejected this, ruling that the lower court correctly determined that having multiple final prior convictions at the time of the new crime is sufficient to establish the necessary social danger without a separate simple recidivism finding.

Regesto Legislator

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Art. 63 c.p.; Art. 163 c.p.: In cases of contested repeated recidivism, it is sufficient that the accused was burdened by multiple final sentences for prior crimes expressing greater social danger at the time of the new offense, without the need for a prior declaration of simple recidivism.

Parole chiave

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criminal recidivism repeated recidivism final prior convictions social danger assessment appeal inadmissibility recidiva nell'infrazione inadempimento reiterato revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 63 c.p.
Art. 163 c.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZEQJA ERGIN nato il 14/07/1980 avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ergin Zegja avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto in quanto la sentenza impugnata, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, ha adeguatamente argomentato in ordine alla sussistenza della recidiva (cfr. le pagine 2 e 3), dovendosi, al riguardo, ribadire che, in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Sez.

U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878); ritenuto che all'inannmissibilítà del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre