Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing of recidiva objection and purely confutatory first ground.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The first ground was rejected as merely confutatory, merely reproducing arguments already adequately examined and dismissed by the lower court. The second ground regarding the exclusion of recidiva was deemed inadmissible because it was raised for the first time in the cassation appeal itself. Consequently, the court ruled that the appellant failed to act in good faith regarding the cause of inadmissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 605 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains grounds raised for the first time or is merely confutatory, and the appellant is condemned to pay costs and a fine for acting without good faith.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCATA ALESSANDRO nato a RAGUSA il 23/03/1992 avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Scatà avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo ha un contenuto meramente confutativo e si limita a riprodurre profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si veda pagina 3); ritenuto che anche il secondo motivo è inammissibile in quanto attiene ad una doglianza (mancata esclusione della recidiva) formulata per la prima volta con il ricorso per cassazione; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'll ottobre 2024