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Ordinanza — n. 44561/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for reproducing already rejected criminal liability arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44561/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Francesco Milana inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued against a lower court's decision regarding criminal liability and the denial of a non-punishment cause under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims as merely reproducing arguments that were already thoroughly examined and dismissed by the territorial court with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Appeals that merely reproduce arguments already rejected by the lower court without new grounds are inadmissible.

Parole chiave

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criminal liability appeal Article 131-bis Penal Code inadmissible appeal repetitive arguments court costs award contravvenzione bagatellare scemata imputabilità responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILANA FRANCESCO nato a AVOLA il 12/01/1988 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Milana avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi meramente riproduttivi di profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità e al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2024.