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Ordinanza — n. 44559/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for redundancy and unfounded regarding conditional suspension revocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44559/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The first ground was rejected because it merely repeated arguments already properly addressed by the lower court. The second ground was dismissed as unfounded, noting that appellate judges may revoke conditional suspension without violating the prohibition of worsening the defendant's position when dealing with declaratory acts.

Regesto Legislator

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Art. 168 cod. pen.; Appeals that merely reproduce arguments already adjudicated are inadmissible, and the appellate court may revoke conditional suspension measures without violating reformatio in peius when such measures are declaratory in nature.

Parole chiave

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inadmissible appeal reformatio in peius conditional suspension declaratory acts procedural redundancy divieto della reformatio in peius revisione della sentenza penale revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 168 cod. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 168 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 37009 del 30/06/2016, Seck, Rv. 267913
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOLASCO JEAN CLAUDE nato il 09/07/1980 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; • letto il ricorso proposto nell'interesse di Jean Claude Nolasco avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria difensiva in cui il ricorrente ha ulteriormente argomentato in merito al secondo motivo di ricorso; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura in ordine alla configurabilità del reato già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine da 3 a 5 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato dovendosi, al riguardo, ribadire che non contravviene al divieto della reformatio in peius il giudice di appello che, pur in presenza di impugnazione proposto dal solo imputato, revochi il beneficio della sospensione condizionale, nelle ipotesi previste dai commi primo e terzo dell'art. 168 cod. pen., in quanto, in entrambi i casi, si tratta di provvedimenti dichiarativi, riguardanti effetti che si producono ope legis e presuppongono un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa (Sez. 2, n. 37009 del 30/06/2016, Seck, Rv. 267913); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 otto