Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and unfounded grounds regarding sentencing motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Fabrizio Calafiore inadmissible and ordered him to pay court costs. Calafiore argued that the appellate court's sentencing motivation was insufficient and failed to apply Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim because Calafiore did not specifically appeal the sentencing aspect, allowing the appellate court to legitimately summarize the first-instance evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded, particularly when the appellant fails to specifically challenge the sentencing portion of the judgment, thereby permitting the appellate court to rely on the first-instance record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALAFIORE FABRIZIO nato a PALERMO il 01/01/1999 avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Fabrizio Calafiore avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e manifestamente infondato: il ricorrente, infatti, lamenta l'insufficienza della motivazione sulla sua penale responsabilità e sulla omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., senza, tuttavia, considerare che, non avendo formulato appello su tale punto, la Corte territoriale ha legittimamente richiamato le argomentazioni della sentenza di primo grado, ricostruendo, sia pure sinteticamente, gli elementi probatori da cui emerge la responsabilità dell'imputato (si vedano le pagine 1 e 2 della sentenza); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 202