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Ordinanza — n. 44557/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to mere complaints and reproduction of already rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44557/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Hamza Lahlali inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The court found the appeal consisted solely of mere complaints regarding facts and a reproduction of arguments already rejected by the lower court on the responsibility and constitution of the crime under Article 337 of the Penal Code. Consequently, the appellant was condemned to bear the procedural expenses and a specific sum for the fine fund.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists merely of complaints regarding facts or reproduces arguments already adequately examined and rejected by the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaints reproduction of arguments Article 337 Penal Code court costs and fine reati contro la pubblica autorità impedimento di un atto dell'autorità minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 337 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAHLALI HAMZA nato il 04/10/1995 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Hamza Lahlali avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo costituito da mere doglianze in punto di fatto e meramente riproduttivo di profili di censura, sul giudizio di responsabilità e la configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 202