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Ordinanza — n. 44555/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44555/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the two grounds raised were merely reproductions of arguments already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal. The appellant, Matteo Pio Quitadamo, challenged the lower court's decision regarding witness testimony and recidivism exclusion, but the court found these points insufficiently new. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine for failing to propose a novel cause of inadmissibility.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.p.; Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies solely on arguments already adequately examined and dismissed by the lower court, failing to present a new ground for inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments Corte di Cassazione procedural costs new ground of inadmissibility esclusione del testimone motivazione inadeguata delle censure costituzionali deposizione inattendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.p.
Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUITADAMO MATTEO PIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 19/12/1998 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Matteo Pio Quitadarno avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi meramente riproduttivi di profili di censura (relativi alla inutilizzabilità delle deposizioni dei testimoni Poppi, Vuono e Ferrari e alla mancata esclusione della recidiva) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'll ottobre 2024