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Ordinanza — n. 44554/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific legal reasoning and references.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44554/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Abdelkarim Laouinate against the Court of Appeal of Bologna inadmissible. The court found the grounds for the appeal were generic and failed to provide specific legal arguments or reference the relevant reasoning in the contested judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 5 c.p.c.; Art. 360, c. 1, n. 6 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it relies on generic grounds that lack precise legal reasoning and specific references to the motivation of the contested act.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of legal reasoning procedural costs Cassazione ordinanza spese di difesa indennità di patrocinio ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 5 c.p.c.
Art. 360, c. 1, n. 6 c.p.c.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAOUINATE ABDELKARIM nato il 01/01/1983 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Abdelkarim Laouinate avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'll ottobre 2024.