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Ordinanza — n. 44551/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grievances and lack of new legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44551/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared Marcello Galizia's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appeal relied solely on generic complaints and mere expressions of dissatisfaction regarding facts already thoroughly examined by the lower court. Consequently, the court ruled that the appellant failed to present new legal arguments or substantive challenges to the previous judgment.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists only of generic grievances or mere expressions of dissatisfaction without presenting new legal arguments or substantive challenges to the facts and law already decided.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grievances lack of new arguments court costs Cassazione ordinanza motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivazione del mutamento giurisprudenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALIZIA MARCELLO (CUI 00FAM6R) nato a CASTELLANA GROTTE il 13/08/1974 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Marcello Galizia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici, costituiti da mere doglianze in punto di fatto e meramente riproduttivi di profili di censura sul trattamento sanzionatorio e sul giudizio di responsabilità già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pp. 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'll ottobre 2024.