Cassation court dismisses appeal as criminal offense extinction does not erase penalty effects for probation eligibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of the grounds raised by the appellant. The appellant argued that the extinction of the criminal offense under Article 167 of the Penal Code should also extinguish the legal effects preventing probation. The court ruled that extinction of the crime does not eliminate other penal consequences, such as the requirement that the sentence not exceed two years and a fine under Article 163, which the appellant's sentence did violate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 167 cod. pen.; Art. 163 cod. pen.: The extinction of the criminal offense does not entail the extinction of other penal effects, meaning the conditions for granting conditional suspension of sentence must still be evaluated based on the original penalty's severity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIGORIO ANTONIO nato a CEGLIE MESSAPICA il 23/09/1976 avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Ligorio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto; ritenuto, infatti, che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio condivisa e ribadita, l'estinzione del reato a norma dell'art. 167 cod. pen. non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti, sicché di tale reato deve comunque tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena (così, tra le tante, Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, Mkarrem El Mostafa, Rv. 277457); ritenuto, inoltre, che, anche a prescindere dalla sopravvenuta estinzione del reato oggetto della precedente condanna a pena sospesa, nella fattispecie in esame il ricorrente è stato condannato a una pena detentiva di due anni di reclusione ed alla pena pecuniaria di euro 5.000 di multa che, ragguagliata ai sensi dell'art. 135 cod. pen., comporta il superamento del limite previsto dall'art. 163 cod. pen. (cfr.
Sez. 6, n. 15917 del 24/05/1990, Giacopelli, Rv. 185902); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobr