Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible regarding drug trafficking conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Luciano Placentino inadmissible and ordered him to pay court costs. The court ruled that the first two grounds were factually and legally generic, noting the lower court adequately addressed the illicit drug destination and the specific qualification of conduct under Article 73 of the 1990 Drug Law. Consequently, the third ground was deemed unfounded as it improperly interfered with the merit judge's discretion on sentencing reductions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990; Appeals must be specific and not generic: The Court of Cassation rejects appeals that fail to provide concrete factual or legal arguments, deeming them inadmissible when the lower court's reasoning is adequate and logical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLACENTINO LUCIANO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 22/02/1988 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; a letto il ricorso proposto nell'interesse di Luciano Placentino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, sono inammissibili in quanto versati in fatto e generici, avendo la Corte territoriale argomentato, in termini adeguati e non manifestamente illogici, in merito alla illecita destinazione della sostanza stupefacente e, soprattutto, alla qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990; ritenuto, in particolare, che il riferimento alla diversa natura della sostanza stupefacente e, dunque, anche a quella in relazione alla quale l'imputato è stato assolto, non appare elemento di tale decisività da disarticolare la tenuta logica della motivazione, fondata su ulteriori e significativi elementi, quali la quantità di cocaina rinvenuta, la mancata allegazione di una condizione di specifica dipendenza (ciò in relazione alla illiceità della detenzione), nonché, anche ai fini della esclusione della lieve entità del fatto, la presenza di strumenti idonei al confezionamento e la riscontrata frequentazione dell'abitazione da parte di soggetti tossicodipendenti; ritenuto, infine, che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, rientrando nei poteri del giudice di merito, una volta concesse le circostanze attenuanti generiche, ridurre in misura diversa, peraltro con uno scostamento percentuale minimo, la pena detentiva e quella pecuniaria; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11