Cassation court dismisses appeal as inadmissible for merely reproducing already rejected arguments on voluntary desistance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely reproduced arguments regarding the configurability of desistance that had already been properly rejected by the lower court. The appellant, Fortunato Rasizzi, challenged the appellate court's decision on whether his cessation of criminal action constituted voluntary desistance. The court ruled that the lower judges' reasoning was consistent with established jurisprudence requiring a voluntary choice free from external causes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; The appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already rejected, and desistance requires a voluntary choice independent of external factors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RASIZZI FORTUNATO nato a NOTO il 06/02/1983 avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; i letto il ricorso proposto nell'interesse di Fortunato Rasizzi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo meramente riproduttivo di profili di censura in ordine alla configurabilità della desistenza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 2 e 3); ritenuto che le conclusioni dei Giudici di merito sono coerenti con la giurisprudenza di questa Corte che, ai fini della configurabilità della desistenza dal delitto, richiede che la decisione di interrompere l'azione criminosa deve essere il frutto di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni (cfr.
Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, dep. 2019, Rv. 275647); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'11 ottobre 20