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Ordinanza — n. 44545/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and unfounded regarding criminal liability and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44545/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Eric Yeboah inadmissible, ordering him to pay legal costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding the defendant's psychological responsibility and the severity of the resistance offense to be generic and manifestly unfounded. Consequently, the lower court's sentencing was upheld, and the appellant was condemned for failing to substantiate his claims.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it deduces a generic and manifestly unfounded ground, as the court has adequately argued on liability and sentencing.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds manifestly unfounded criminal liability sentencing review difesa d'ufficio reati contro i doveri d'ufficio e professionali responsabilità disciplinare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YEBOAH ERIC nato il 05/07/1981 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Eric Yeboah avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e manifestamente infondato atteso che la Corte ha adeguatamente argomentato sia in ordine alla responsabilità dell'imputato, anche dal punto di vista psicologico, ed alla non tenuità del fatto commesso ((si veda pagina 3 della sentenza in cui è compiutamente descritta la condotta di resistenza ascritta al ricorrente) sia sul trattamento sanzionatorio, determinato, peraltro, in misura pari al minimo edittale; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2024