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Ordinanza — n. 44473/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on evasion charges as grounds are generic and non-punishment cause denied.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44473/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible regarding charges of evasion under Article 385 of the Penal Code. The appellant argued for non-punishment based on habitual conduct, but the court found the grounds generic and rejected the non-punishment cause under Article 131-bis. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals in criminal proceedings must be specific; generic arguments regarding responsibility or the denial of a statutory non-punishment cause render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility evasion of law enforcement non-punishment cause denial generic appeal grounds Cassazione ordinanza inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento indegnità del diritto d'asilo evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici sia in punto di responsabilità sia con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 385 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici sia in punto di responsabilità sia con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLARINO ALESSIO nato a RAGUSA il 02/03/1986 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria reiterativa depositata in vista dell'udienza odierna di Alessio Solarino; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici sia in punto di responsabilità sia con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. denegata valorizzando l'abitualità della condotta essendo contestati plurimi allontanamenti dal domicilio ove l'imputato era ristretto;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2024 Il Consigl