Ordinanza — n. 44472/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPARTI NICOLA nato a CATANIA il 13/05/1997 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; /// visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Nicola Sparti; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e involgenti la richiesta di alternativa rivalutazione delle fonti di prova in punto di responsabilità, viceversa ricostruita con argomentazioni immuni da censure logiche nelle sentenze di merito;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 44472/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e involgenti la richiesta di alternativa rivalutazione delle fonti di prova in punto di responsabilità, viceversa ricostruita con argomentazioni immuni da censure logiche nelle sentenze di merito;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPARTI NICOLA nato a CATANIA il 13/05/1997 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; /// visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Nicola Sparti; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e involgenti la richiesta di alternativa rivalutazione delle fonti di prova in punto di responsabilità, viceversa ricostruita con argomentazioni immuni da censure logiche nelle sentenze di merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2024 Il Consigliere latore IyPrfsilent