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Ordinanza — n. 44471/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on prescription grounds for generic legal qualification arguments precluded in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44471/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible for generic and non-justifiable reasons regarding legal qualification and prescription timing. The appellant attempted to contest the retroactive dating of the offense to the vehicle seizure date, arguing it required proof of circumstances casting doubt on the 2014 finding of theft. The court rejected this because the legal qualification was not contested on appeal and reconstructing facts at the cassation stage is precluded, while the 2014 evidence already disproved the prescription defense.

Regesto Legislator

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Art. 334 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Legal qualification of the act cannot be contested in cassation if not raised on appeal, and retroactive dating of the offense requires proof of circumstances casting doubt on the established time of commission, which was absent here.

Parole chiave

Generato dall'IA
prescription defense legal qualification cassation preclusion retroactive dating theft of vehicle recidivism inadmissible appeal sequestro di un veicolo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 334 cod. pen.
Spampinato; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso, relativo a condanna per il reato di cui all'art. 334 cod.
Art. 600 c.p.p.
art. 334 cod. pen
Spampinato; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso, relativo a condanna per il reato di cui all'art. 334 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 9557 del 06/02/2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPAMPINATO ROSARIO FRANCESCO nato a CATANIA il 13/11/1970 avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di R.F. Spampinato; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso, relativo a condanna per il reato di cui all'art. 334 cod. pen. è proposto per motivi indeducibili e generici sulla esistenza di vizi di motivazione, ridondanti in vizi di violazione di legge, ai fini della qualificazione giuridica del fatto e del tempus commissi delicti, in relazione alla decorrenza della prescrizione.

La qualificazione giuridica del fatto non era stata contestata con i motivi di appello e non può essere proposta con l'odierno ricorso poiché involge una operazione di ricostruzione dei fatti preclusa in sede di legittimità. La Corte di appello, ai fini del computo del termine di prescrizione, ha evidenziato che la retrodatazione del fatto al momento della sottoposizione a sequestro del veicolo (nel caso risalente al 22 gennaio 2007) deve essere oggetto di prova attraverso l'allegazione della esistenza di situazioni idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia l'epoca di commissione del fatto (Sez. 6, n. 9557 del 06/02/2020, Rv. 278666), evenienze nel caso indimostrate a fronte dell'accertamento del 2 ottobre 2014 con il quale si constatava la sottrazione del ciclomotore affidato in custodia all'imputato (al quale è contestata anche la recidiva reiterata, sicché il reato non era certamente prescritto al momento della pronuncia della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre