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Ordinanza — n. 44470/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44470/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44470/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROPEA TOMMASO nato a CATANIA il 16/05/1964 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Tommaso Tropea; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il motivo di ricorso concernente la omessa motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità trattandosi di motivo che non era stato dedotto in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2024 Il Consiglie rel Il

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 44470/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità trattandosi di motivo che non era stato dedotto in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2024 Il Consiglie rel Il

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate condono delle spese procedurali difetto di legittimazione del ministero pubblico cognizione del ricorso per cassazione assenza di caso di rigore

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROPEA TOMMASO nato a CATANIA il 16/05/1964 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Tommaso Tropea; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il motivo di ricorso concernente la omessa motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità trattandosi di motivo che non era stato dedotto in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2024 Il Consiglie rel Il