Ordinanza — n. 44470/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROPEA TOMMASO nato a CATANIA il 16/05/1964 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Tommaso Tropea; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il motivo di ricorso concernente la omessa motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità trattandosi di motivo che non era stato dedotto in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2024 Il Consiglie rel Il
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 44470/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità trattandosi di motivo che non era stato dedotto in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2024 Il Consiglie rel Il
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROPEA TOMMASO nato a CATANIA il 16/05/1964 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Tommaso Tropea; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il motivo di ricorso concernente la omessa motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità trattandosi di motivo che non era stato dedotto in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2024 Il Consiglie rel Il