Ordinanza — n. 44467/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARICOLA FRANCESCO nato a BARI il 05/06/1996 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Caricola F; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73 d.P.R. n-. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di ragioni che, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., avrebbero imposto il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 337 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44467/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. e 73 d.P.R. n-. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di ragioni che, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., avrebbero imposto il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARICOLA FRANCESCO nato a BARI il 05/06/1996 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Caricola F; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73 d.P.R. n-. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di ragioni che, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., avrebbero imposto il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2024 Il Consigliere rel