Ordinanza — n. 44463/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZNAOVIC SILVANA nato il 16/04/1966 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di S. Riznaovic; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Il ricorso di Silvana Rizaovic è inammissibile. E' privo di fondamento normativo il primo motivo poiché la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 576, comma 1, n. 5-bis cod. pen. rende il reato di lesioni personali, commesso in danno di pubblico ufficiale, procedibile di ufficio: irrilevanti, pertanto, le modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia con d.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44463/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Riznaovic; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Il ricorso di Silvana Rizaovic è inammissibile. E' privo di fondamento normativo il primo motivo poiché la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 576, comma 1, n. 5-bis cod. pen. rende il reato di lesioni personali, commesso in danno di pubblico ufficiale, procedibile di ufficio: irrilevanti, pertanto, le modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia con d.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZNAOVIC SILVANA nato il 16/04/1966 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di S. Riznaovic; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Il ricorso di Silvana Rizaovic è inammissibile. E' privo di fondamento normativo il primo motivo poiché la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 576, comma 1, n. 5-bis cod. pen. rende il reato di lesioni personali, commesso in danno di pubblico ufficiale, procedibile di ufficio: irrilevanti, pertanto, le modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia con d.
Igs. n. 150 del 2022 che ha conservato la procedibilità di ufficio per tale ipotesi di reato. E' manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso poiché in tema di giudizio d'appello, celebrato con le forme del contraddittorio scritto ai sensi della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la tardiva trasmissione delle conclusioni tempestivamente depositate dal procuratore generale non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, sicché il ricorrente, che se ne dolga, ha l'onere di specificare il concreto pregiudizio che quel ritardo ha cagionato alle ragioni della difesa (Sez. 5, n. 27419 del 17/02/2023, Rv. 285874);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2024 Il Consi estensore Il