Ordinanza — n. 44462/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LATTANZIO COSIMA nato a BITONTO il 16/05/1972 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Lattanzio C; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel comune ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in ordine alla responsabilità da concorso e al descritto contesto dell'azione contro gli agenti correttamente valorizzato per escludere la ricorrenza della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., anche solo erroneamente supposta;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen, art. 393-bis cod. pen; Ordinanza — n. 44462/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in ordine alla responsabilità da concorso e al descritto contesto dell'azione contro gli agenti correttamente valorizzato per escludere la ricorrenza della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., anche solo erroneamente supposta;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LATTANZIO COSIMA nato a BITONTO il 16/05/1972 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Lattanzio C; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel comune ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in ordine alla responsabilità da concorso e al descritto contesto dell'azione contro gli agenti correttamente valorizzato per escludere la ricorrenza della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., anche solo erroneamente supposta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2024 Il Consiglr