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Ordinanza — n. 44459/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44459/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44459/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANZESE PASQUALE nato a CASORIA il 02/01/1957 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di P. Franzese; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso, relativo a condanna per il reato di cui all'art. 368 cod. pen., è inammissibile perché i motivi sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva e mancata esclusione della recidiva infraquinquennale non sono consentiti perché finalizzati ad una rivalutazione del trattamento punitivo che, previo adeguato esame delle deduzioni difensive, i giudici del merito hanno adeguatamente motivato evidenziando aspetti significativi non solo della gravità del fatto ma anche della capacità a delinquere dell'imputato idonea a giustificare il giudizio di pericolosità sociale tenuto conto del contesto (mancata esecuzione dei lavori e convenuti e denuncia al committente dei lavori accusandolo del grave reto di usura aggravata);

Regesto Legislator

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art. 368 cod. pen; Ordinanza — n. 44459/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Franzese; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso, relativo a condanna per il reato di cui all'art. 368 cod. pen., è inammissibile perché i motivi sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva e mancata esclusione della recidiva infraquinquennale non sono consentiti perché finalizzati ad una rivalutazione del trattamento punitivo che, previo adeguato esame delle deduzioni difensive, i giudici del merito hanno adeguatamente motivato evidenziando aspetti significativi non solo della gravità del fatto ma anche della capacità a delinquere dell'imputato idonea a giustificare il giudizio di pericolosità sociale tenuto conto del contesto (mancata esecuzione dei lavori e convenuti e denuncia al committente dei lavori accusandolo del grave reto di usura aggravata);

Parole chiave

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ricorso per cassazione pericolo di reiterazione inadempimento reiterato diritto alla riparazione dell'opera perseguimento penale per diffamazione accuse di truffa

Disposizioni normative citate

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art. 368 cod. pen
Franzese; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso, relativo a condanna per il reato di cui all'art. 368 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANZESE PASQUALE nato a CASORIA il 02/01/1957 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di P. Franzese; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso, relativo a condanna per il reato di cui all'art. 368 cod. pen., è inammissibile perché i motivi sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva e mancata esclusione della recidiva infraquinquennale non sono consentiti perché finalizzati ad una rivalutazione del trattamento punitivo che, previo adeguato esame delle deduzioni difensive, i giudici del merito hanno adeguatamente motivato evidenziando aspetti significativi non solo della gravità del fatto ma anche della capacità a delinquere dell'imputato idonea a giustificare il giudizio di pericolosità sociale tenuto conto del contesto (mancata esecuzione dei lavori e convenuti e denuncia al committente dei lavori accusandolo del grave reto di usura aggravata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2024 Il Consigliai-e r ore I