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Ordinanza — n. 44458/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44458/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44458/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MENNELLA GIUSEPPINA nato a TORRE DEL GRECO il 08/04/1983 MENNELLA CIRO nato a NAPOLI il 11/01/1956 PUNZO ANNA nato a PORTICI il 23/02/1960 avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di Mennella Giuseppina, Mennella Ciro, Punzo Anna; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA I comuni motivi dedotti nei ricorsi avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art.372 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sviluppate sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44458/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Irrilevante, ai fini della integrazione del presupposto costitutivo del reato, la intervenuta remissione di querela. Sono inficiati da evidente genericità anche i motivi di ricorso relativi alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della pena sospesa: esaustivi i riferimenti alla gravità del fatto (una pervicace e collettiva falsa testimonianza relativa a reati commessi in ambito familiare) e il negativo giudizio sulla personalità di ciascuno degli imputati, gravato di precedenti penali. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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falsa testimonianza attendibilità dei testimoni facoltà di astenersi dal testimoniare inchiesta per falsità atti esclusione del testimone testimonianza della vittima
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MENNELLA GIUSEPPINA nato a TORRE DEL GRECO il 08/04/1983 MENNELLA CIRO nato a NAPOLI il 11/01/1956 PUNZO ANNA nato a PORTICI il 23/02/1960 avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di Mennella Giuseppina, Mennella Ciro, Punzo Anna; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA I comuni motivi dedotti nei ricorsi avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art.372 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sviluppate sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova.

Irrilevante, ai fini della integrazione del presupposto costitutivo del reato, la intervenuta remissione di querela. Sono inficiati da evidente genericità anche i motivi di ricorso relativi alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della pena sospesa: esaustivi i riferimenti alla gravità del fatto (una pervicace e collettiva falsa testimonianza relativa a reati commessi in ambito familiare) e il negativo giudizio sulla personalità di ciascuno degli imputati, gravato di precedenti penali. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2024 Il Consig