Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 44455/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44455/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44455/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERINO GIUSEPPE nato a MADDALONI il 07/08/1982 avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Serino Giuseppe; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in relazione alla ritenuta destinazione a terzi, piuttosto che all'uso esclusivamente personale, dello stupefacente detenuto, valorizzandone il dato quantitativo e qualitativo e le concrete circostanze del fatto.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 44455/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Manifestamente infondato è anche il motivo sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche denegate valorizzando, tra l'altro, la circostanza che l'imputato abbia commesso il fatto mentre si trovava detenuto, per analogo reato, agli arresti domiciliari. I giudici del merito hanno espresso, in un ambito connotato dall'esercizio di poteri ampiamente discrezionali, una motivata valutazione con utilizzazione congrua dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e, quindi, esprimendo un motivato convincimento nel quale sono entrati in gioco anche aspetti della personalità e pericolosità sociale dell'imputato.

Parole chiave

Generato dall'IA
detenzione di stupefacenti dipendenza da sostanze consumo di canapa trattamento residenziale delle dipendenze tossicodipendenza capacità di subire la carcerazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 cod. pen
I giudici del merito hanno espresso, in un ambito connotato dall'esercizio di poteri ampiamente discrezionali, una motivata valutazione con utilizzazione congrua dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERINO GIUSEPPE nato a MADDALONI il 07/08/1982 avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Serino Giuseppe; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in relazione alla ritenuta destinazione a terzi, piuttosto che all'uso esclusivamente personale, dello stupefacente detenuto, valorizzandone il dato quantitativo e qualitativo e le concrete circostanze del fatto.

Manifestamente infondato è anche il motivo sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche denegate valorizzando, tra l'altro, la circostanza che l'imputato abbia commesso il fatto mentre si trovava detenuto, per analogo reato, agli arresti domiciliari. I giudici del merito hanno espresso, in un ambito connotato dall'esercizio di poteri ampiamente discrezionali, una motivata valutazione con utilizzazione congrua dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e, quindi, esprimendo un motivato convincimento nel quale sono entrati in gioco anche aspetti della personalità e pericolosità sociale dell'imputato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2024 Il Consiglierer artore