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Ordinanza — n. 44451/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44451/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44451/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FENZA LUIGI nato a NAPOLI il 04/04/1987 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Luigi Di Fenza; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso, in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt.337 e 582 cod. pen. è inammissibile perché costituisce la mera riedizione dei motivi di appello, compiutamente valutati dalla Corte distrettuale pervenuta, con argomentazioni prive di manifesta illogicità, alla conferma della sentenza di primo grado sull'elemento materiale e su quello psicologico del reato e al diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. alla luce della lunga fuga alla quale l'imputato si era dato ingenerando, una volta fermato, una colluttazione con gli agenti ai quali cagionava lesioni;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 44451/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pen. è inammissibile perché costituisce la mera riedizione dei motivi di appello, compiutamente valutati dalla Corte distrettuale pervenuta, con argomentazioni prive di manifesta illogicità, alla conferma della sentenza di primo grado sull'elemento materiale e su quello psicologico del reato e al diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. alla luce della lunga fuga alla quale l'imputato si era dato ingenerando, una volta fermato, una colluttazione con gli agenti ai quali cagionava lesioni;

Parole chiave

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difesa penale persecuzione determinante per la fuga abbandono per lesioni personali delitto di fuga altri reati reati contro la tranquillità pubblica

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FENZA LUIGI nato a NAPOLI il 04/04/1987 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Luigi Di Fenza; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso, in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt.337 e 582 cod. pen. è inammissibile perché costituisce la mera riedizione dei motivi di appello, compiutamente valutati dalla Corte distrettuale pervenuta, con argomentazioni prive di manifesta illogicità, alla conferma della sentenza di primo grado sull'elemento materiale e su quello psicologico del reato e al diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. alla luce della lunga fuga alla quale l'imputato si era dato ingenerando, una volta fermato, una colluttazione con gli agenti ai quali cagionava lesioni;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2024 La Consiglier