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Ordinanza — n. 44448/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44448/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44448/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDILLO VERONICA nato a NAPOLI il 12/04/1987 avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Veronica Cardillo; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello: i precedenti penali sono stati valorizzati non solo per escludere che la droga detenuta fosse detenuta per uso esclusivamente personale ma per determinare la pena (peraltro in misura appena superiore al minimo edittale, mesi dieci di reclusione) e denegare l'applicazione delle circostanze generiche, aspetti del trattamento punitivo rimessi all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, e sottratti a scrutinio di legittimità quando risultino sorretti, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44448/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello: i precedenti penali sono stati valorizzati non solo per escludere che la droga detenuta fosse detenuta per uso esclusivamente personale ma per determinare la pena (peraltro in misura appena superiore al minimo edittale, mesi dieci di reclusione) e denegare l'applicazione delle circostanze generiche, aspetti del trattamento punitivo rimessi all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, e sottratti a scrutinio di legittimità quando risultino sorretti, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione;

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti sostanze soggette a restrizione revoca della sospensione condizionale commisurazione della pena per stupefacenti carcerazione preventiva eccessiva importazione illegale di stupefacenti
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDILLO VERONICA nato a NAPOLI il 12/04/1987 avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Veronica Cardillo; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello: i precedenti penali sono stati valorizzati non solo per escludere che la droga detenuta fosse detenuta per uso esclusivamente personale ma per determinare la pena (peraltro in misura appena superiore al minimo edittale, mesi dieci di reclusione) e denegare l'applicazione delle circostanze generiche, aspetti del trattamento punitivo rimessi all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, e sottratti a scrutinio di legittimità quando risultino sorretti, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2024 Il C