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Ordinanza — n. 44446/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44446/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44446/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOVIELLO GIOACCHINO nato a POLLENA TROCCHIA il 18/10/1992 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Gioacchino Noviello; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 44446/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici.

Parole chiave

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remissione della pena adeguamento della pena esclusione dei nova riscossione di pene pecuniarie abbandono del procedimento penale revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOVIELLO GIOACCHINO nato a POLLENA TROCCHIA il 18/10/1992 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Gioacchino Noviello; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici.

Le censure proposte investono il mancato proscioglimento, ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen., con argomentazioni puramente assertive e un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione ai fini della determinazione della pena base e del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali e delle concrete modalità del fatto.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2024 Il Consigliere relatore Ilprefidnte