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Ordinanza — n. 44445/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on calunnia conviction, rejecting reformatio in pejus claim regarding suspended sentence revocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44445/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Castiello Martina and Gerardo Matrone inadmissible, upholding their conviction for calunnia. The appellate court confirmed the conviction based on the victim's statements and the utility of the false report in preventing payment, noting that the lack of fraud conviction did not affect the calunnia completion. The court rejected the claim of reformatio in pejus, ruling that the revocation of a suspended sentence under Article 164, paragraph 4, of the Penal Code does not fall under the prohibition's scope.

Regesto Legislator

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Art. 368 cod. pen.; Art. 164, comma 4, cod. pen.: The prohibition of reformatio in pejus does not apply to cases where the revocation of a suspended sentence is ordered pursuant to Article 164, paragraph 4, of the Penal Code.

Parole chiave

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calunnia reformatio in pejus pena sospesa revoca beneficio inammissibilità ricorso denuncia mendace abbandono del procedimento per truffa gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 368 cod. pen.
Art. 164, comma 4, cod. pen.
Manifestamente infondato è il motivo di ricorso che denuncia violazione del divieto di reformatio in pejus che non si estende alla fattispecie in cui, come nel caso in esame, la revoca del beneficio della pena sospesa, riconosciuto in primo grado, sia stata disposta ai sensi dell'art. 164, comma 4, cod. pen. ( cfr.
art. 368 cod. pen

Giurisprudenza citata

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S.U., udienza del 30 maggio 2024, ricorrente Zangari
notizia di decisione su questione devoluta alle S.U., udienza del 30 maggio 2024, ricorrente Zangari).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CASTIELLO MARTINA nato a POLLA il 15/03/1994 MATRONE GERARDO nato a EBOLI il 07/08/1989 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di Castiello Martina e Gerardo Matrone; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i comuni motivi dedotti avverso la sentenza con la quale, è stata confermata la condanna dei ricorrenti per il reato di calunnia (art. 368 cod. pen.), declinati sotto la denuncia del vizio di motivazione, sono in realtà svolti in fatto e volti a sollecitare alla Corte di cassazione la rilettura delle risultanze di prova che, invece, la Corte di appello ha esaminato e ritenuto idonee a confermare la condanna.

In particolare, la Corte di appello ha valorizzato le dichiarazioni rese dalla persona offesa, destinataria dei titoli denunciati smarriti, ed evidenziato come la dinamica dei fatti fosse adeguata a ritenere strumentale al mancato pagamento la denuncia di smarrimento. Irrilevante, ai fini del perfezionamento del reato, l'assoluzione dal reato di truffa di cui non sono stati ritenuti sussistenti, anche in ragione degli accordi convenuti tra le parti, gli estremi. Manifestamente infondato è il motivo di ricorso che denuncia violazione del divieto di reformatio in pejus che non si estende alla fattispecie in cui, come nel caso in esame, la revoca del beneficio della pena sospesa, riconosciuto in primo grado, sia stata disposta ai sensi dell'art. 164, comma 4, cod. pen. ( cfr. notizia di decisione su questione devoluta alle S.U., udienza del 30 maggio 2024, ricorrente Zangari).

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2024 Il Consigliere stens