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Ordinanza — n. 44439/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44439/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Palma inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Palma argued for acquittal based on specific grounds, but the court found his arguments merely assertive rather than substantiated. Consequently, the court ruled that such generic claims do not meet the legal requirements for a dismissal under the relevant procedural articles.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal claiming acquittal must be specific and substantiated; generic or merely assertive arguments fail to justify dismissal and render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic arguments rejection substantiation requirement court costs award Cassazione procedure allontanamento malgrado rischio di persecuzione ricusazione del pubblico ministero rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di ragioni che, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., avrebbero imposto il proscioglimento ai sensi dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di ragioni che, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., avrebbero imposto il proscioglimento ai sensi dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMA FRANCESCO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 28/04/1977 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Palma Francesco; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337, 582-583, 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di ragioni che, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., avrebbero imposto il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2024 Il Consiglifrre elatore Il Prsinte