Ordinanza — n. 44438/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN LAHMIDI GENNARO nato a TORRE ANNUNZIATA il 04/02/1996 avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; - visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Ben Lahmidi Gennaro; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi della sussistenza di errori nella valutazione degli elementi ricostruttivi del fatto e dell'elemento psicologico del reato, che, come noto, è costituito dal dolo generico.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 44438/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Non meritano esito diverso le censure che investono la omessa applicazione della pena sostitutiva che non veniva proposta nella formulazione delle conclusioni e la cui mancata applicazione è genericamente dedotta con il presente ricorso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN LAHMIDI GENNARO nato a TORRE ANNUNZIATA il 04/02/1996 avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; - visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Ben Lahmidi Gennaro; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi della sussistenza di errori nella valutazione degli elementi ricostruttivi del fatto e dell'elemento psicologico del reato, che, come noto, è costituito dal dolo generico.
Non meritano esito diverso le censure che investono la omessa applicazione della pena sostitutiva che non veniva proposta nella formulazione delle conclusioni e la cui mancata applicazione è genericamente dedotta con il presente ricorso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 ottobre 2024 Il Consi